Lo statuto dell’Associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE SCENICA FRAMMENTI

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Art.  1 – Denominazione e sede

L’Associazione Scenica Frammenti, di seguito denominata Associazione, con sede in Lari, Via Dante, presso Teatro Comunale, 56035 (Pi), è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, a carattere volontario.

Art. 2 – Scopi Generali

L’Associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare direttamente o in collaborazione con altri sodalizi, attività culturali, turistiche, ricreative, sportive, assistenziali, ambientalistiche, con un’attenzione particolare a quelle iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi utilizzando imetodi del libero associazionismo. In particolare, l’attività dell’Associazione è incentrata nei seguenti settori di intervento:

– ideazione e realizzazione di produzioni, manifestazioni e iniziative culturali e ricreative inerenti le differenti arti ed in particolare il teatro, oltre ai settori turistico-ambientale, enogastronomico, della tutela e valorizzazione del paesaggio;

– gestione e organizzazione di spazi culturali, spettacolari e ricreativi;

– promozione dei contatti, scambi e collaborazioni con Enti ed Istituzioni, sia private che pubbliche, operanti nel settore teatrale, musicale, cinematografico, culturale, della formazione, dell’informazione e dell’editoria sia in Italia che all’estero, anche quando non abbiano per statuto finalità propriamente artistiche e che intendano avvalersi della collaborazione dell’associazione. A tal fine l’associazione potrà assumere qualsiasi iniziativa ritenuta utile ed opportuna a stipulare accordi, contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione, con enti, associazioni, comitati, fondazioni e con soggetti privati sia italiani che esteri;

– organizzazione di corsi di formazione e azioni di orientamento al lavoro finalizzati allo sviluppo socio-culturale e all’inserimento occupazionale;

– progettazione e realizzazione di interventi di integrazione dell’attività didattica istituzionale attraverso le diverse forme d’arte e in particolare il teatro;

– organizzazione di iniziative didattico-ricreative e aggregative finalizzate alla promozione di attività extra-scolastica, anche in relazione a progetti complessivi di recupero e riduzione di svantaggio individuale e collettivo;

– ideazione e gestione di progetti in ambito europeo, nazionale e locale, anche in risposta a bandi diffusi dall’UE;

– promozione e organizzazione di mostre, convegni, conferenze, spettacoli, letture, meeting, seminari, incontri, residenze e altre manifestazioni, anche itineranti, nell’ambito nazionale ed internazionale in armonia con le istituzioni italiane, in cui vengano approfonditi aspetti storici e culturali, operando anche scambi in termini di documentazione, ospitalità e produzione con analoghe strutture e istituzioni italiane e straniere;

– promozione, organizzazione e gestione di attività editoriale e multimediale finalizzata alla diffusione di trattati, saggi, romanzi, studi, cataloghi, riviste, albi illustrati, fumetti, testi teatrali, libri in genere e lavori che, per il loro contenuto (prevalentemente letterario, storico e artistico) e per le caratteristiche degli autori (scrittori, registi, drammaturghi, saggisti, artisti, poeti, romanzieri, orientati verso l’approfondimento delle tematiche precedentemente menzionate), consenta il perseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione

– la promozione culturale potrà essere integrata con la realizzazione e la diffusione di opuscoli, stampati, riviste anche a carattere periodico, registrazioni, video, produzioni cinematografiche ed altri materiali e supporti necessari;

– gestione di attività di comunicazione e ufficio stampa;

– organizzazione di servizi in ambito socio-sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo e della tutela dei diritti;

– attività volte alla ricerca etica e culturale;

– progetti rivolti al sociale, al disagio e all’emarginazione

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l’associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.

L’Associazione è apartitica e non persegue finalità di lucro.

Art. 3 – Caratteristiche e Durata

Per la realizzazione dei fini sociali l’Associazione si avvale del contributo volontario degli associati secondo le loro attitudini e professionalità; è riconosciuto loro il diritto ad eventuali rimborsi spese.

L’Associazione può ricorrere, retribuendolo, a personale dipendente, liberi professionisti o associati, in base a quanto previsto dall’art. 18 della Legge 383/2000 e dalle norme in materia.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

Agli aspiranti soci sono richiesti, il compimento del diciottesimo anno di età,  l’accettazione dello Statuto e dell’eventuale regolamento interno dell’Associazione, l’assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo indicando il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza nonché il Codice Fiscale. Dovranno espressamente aderire al presente Statuto, al regolamento interno, se previsto, e alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo incaricherà con apposito verbale un suo membro per la verifica di ogni domanda di ammissione, controllando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e convalidando in caso positivo le stesse.

Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato nel Libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.

I soci hanno diritto a:

– frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle stesse manifestazioni promosse dall’Associazione;

– a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;

– ad esercitare l’elettorato attivo e passivo.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che hanno rinnovato la tessera almeno dieci giorni prima dello svolgimento della stessa.

I soci sono tenuti:

– al pagamento della quota sociale annuale decisa dall’Assemblea. Tale quota, ed eventuali contributi associativi, non è trasmissibile, né rivalutabile, né rimborsabile;

– alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle altre deliberazioni degli organi dell’Associazione, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali dell’Associazione..

I soci possono essere richiamati, sospesi, espulsi o radiati, mediante azione disciplinare promossa dal Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

– qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

– qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;

– qualora in qualche modo arrechino danni morali, economici e materiali all’Associazione ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza (in caso di dolo il danno dovrà essere risarcito);

– qualora denigrino l’Associazione, i suoi organi sociali o gli altri soci;

– qualora attentino in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

– qualora commettano o provochino gravi disordini durante le assemblee;

– qualora si approprino indebitamente di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’Associazione.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Non sono ammesse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

La qualifica di socio si perde inoltre per decesso o dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Organi dell’Associazione

– L’Assemblea;

– Il Consiglio Direttivo;

– Il Presidente;

– Il Collegio dei Sindaci Revisori;

– Il Collegio dei Probiviri.

Art. 6 – L’Assemblea

L’Assemblea – organo sovrano dell’Associazione – è composta da tutti i soci in regola con i versamenti (non sono ammesse deleghe). L’assemblea elegge gli Organi Direttivi dell’Associazione.

L’Assemblea:

– approva il Bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;

– approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;

– decide l’importo della quota associativa annuale;

– delibera la costituzione di sezioni e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;

– decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal collegio dei sindaci revisori;

– esamina i ricorsi presentati da soci avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri;

– apporta le modifiche allo Statuto.

L’Assemblea – sia ordinaria che straordinaria – è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti. La seconda convocazione dell’Assemblea può aver luogo almeno un giorno dopo la prima.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo in via ordinaria almeno due volte l’anno.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la devoluzione del patrimonio dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quinti (3/5) dei partecipanti.

L’Assemblea Straordinaria può essere convocata inoltre tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, su richiesta di almeno 1/5 della base sociale o su richiesta del Collegio sindacale espressa all’unanimità. In questi casi l’Assemblea dovrà essere convocata entro 15 gg. dalla data in cui viene richiesta.

L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale dell’Associazione, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un segretario nominati in seno alla stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate sui apposito libro dei verbali.

Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/10 dei presenti..

L’Assemblea per il rinnovo degli organi:

– stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio dei Sindaci ed dei membri del Collegio dei Probiviri;

– elegge il comitato elettorale, composto da almeno tre membri, per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;

– approva il regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscano la partecipazione dell’intero corpo sociale.

Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un’ora e trenta minuti, sotto il controllo della Commissione elettorale.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche e i voti ottenuti dai soci. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei Soci.

Il Presidente dell’Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 10 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.

La prima riunione del Consiglio direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza del secondo e così via, fino alla distribuzione delle cariche, resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l’ordinaria amministrazione.

Le deliberazioni dell’assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti ai soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

Le cariche sociali previste dal presente Statuto si intendono a titolo esclusivamente gratuito.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il presidente, il vicepresidente e l’amministratore.

Il Consiglio Direttivo, inoltre fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini.

Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi o di consulenza nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi; ovvero di commissioni di lavoro, da esso nominate.

Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, tre anni. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti.

Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta al mese, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

– formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all’Assemblea;

– attua le deliberazioni dell’Assemblea;

– decide l’importo delle quote suppletive per determinati servizi,

– propone all’Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;

– definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola secondo le indicazioni dell’Assemblea;

– decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;

– decide le forme e le modalità di partecipazione alle attività organizzate nella zona e l’apertura delle proprie attività alle forze sociali, ad altre associazioni ed ai singoli cittadini.

Art. 8 – Il Presidente

Il Presidente:

– ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa;

– convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

– cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;

– stipula gli atti inerenti l’attività;

Un vicepresidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi ne assume le mansioni.

Il Consiglio può, inoltre, distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all’attività dell’Associazione.

Art. 9 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

I Sindaci durano in carica per lo stesso periodo e sono eletti con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili e immobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo e di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all’Assemblea.

I Sindaci effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il Collegio dei Revisori è tenuto a verbalizzare i suoi atti.

Art. 10 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) membri supplenti.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica per lo stesso periodo ed è eletto con le stesse modalità del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali contrasti interni all’associazione.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Avverso le decisioni dei Probiviri può essere proposto ricorso all’Assemblea.

I soci si impegnano a non ricorrere ad altra forma di giudizio che non siano i Probiviri e l’Assemblea dei Soci.

Art. 11 – Dimissioni

I soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall’Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all’atto della presentazione delle dimissioni. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

In caso dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’organo stesso spetta al Presidente dare comunicazioni al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

Art. 12 – Gratuità degli incarichi

Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e degli Organi delle sezioni, Società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite.

Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell’Associazione.

Art. 13 – Rimborso spese

Si dovrà usare il sottostante documento ogni qualvolta si richieda un rimborso spese avendo tutta la documentazione dimostrabile, tale documento dovrà essere numerato progressivamente dall’amministrazione che avrà l’onere di archiviarlo e rendicontarlo nel bilancio annuale.

NOTA RIMBORSO SPESE n. …

Il sottoscritto ……. ……………………………………C.F……………………..nato il………. A…………….. residente in…………………….. via/p.zza………………………n…… cap……… in qualità di volontario dell’associazione Scenica Frammenti richiede con la presente il rimborso delle spese sostenute per conto della stessa, così come risulta dalla presente

NOTA SPESE

relative alle seguenti trasferte:

Data Destinazione……………………               Motivo della trasferta……………………………. ……………………………………………………………………………………………………

SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO/VITTO/ALLOGGIO

1) Indennità chilometrica Km. ……. a Euro …0,29….. Euro ………… , ……

2) Biglietti Aerei Allegati           n. …..Euro …………… , ……

3) Biglietti Ferroviari Allegati    n. ……Euro …………… , ……

4) Pedaggi Autostradali Allegati n……Euro …………… , ……

5) Alberghi Allegati                     n. … Euro …………… , ……

6) Pasti Allegati                           n. … Euro …………… , ……

7) Varie Allegati                         n. …..Euro…………… , ……

8) ……………………. Allegati n. ……Euro …………… , ……

9) ……………………. Allegati n. ……Euro …………… , ……

TOTALE Euro ……………………

Totale Documenti Allegati n. ………….

Data                                                                                       Firma per ricevuta

…………………………                                                                         ………………………………

Nota rimborso spese deliberata e integrata nello statuto dell’Associazione Culturale Scenica Frammenti in data 28/05/2012

Art. 14 –  Rimborso spese non dimostrabili

Si dovrà usare il sottostante documento ogni qualvolta si richieda un rimborso spese  non avendo  la documentazione dimostrabile ma comunque verificata e quantificata dall’amministrazione,  tale documento dovrà essere numerato progressivamente dall’amministrazione che avrà l’onere di archiviarlo e rendicontarlo nel bilancio annuale.

La spesa forfettaria non dimostrabile  massima per giorno è di euro 46,48 in Italia e di euro 77,47 all’estero per persona.

RIMBORSO SPESA FORFETTARIA NON DIMOSTRABILE

Nome

Cognome

Via

Cap.

C.F.

Luogo di Nascita

Data di nascita

                                                                                                                  Associazione Culturale

                                                                                                                  Scenica Frammenti

                                                                                                                  Piazza Matteotti, 7

                                                                                                                  56035 Lari -PI

                                                                                                                  p.iva 01495270504

                                                                                                                  c.f. 90024810500

Rimborso spese forfettarie non documentate  N° 0…  DI DATA 00/00/2012

Oggetto: spese forfettaria non dimostrabile perché ……………………………………………

Con l’autorizzazione dell’amministrazione Scenica Frammenti.

………………………………euro   0,00

………………………………euro   0,00

………………………………euro   0,00

Totale                                      euro   0,00

Lari, __.__.2012 Firma _________________________

Nota rimborso spese forfettarie non dimostrabili deliberata e integrata nello statuto dell’Associazione Culturale Scenica Frammenti in data 28/05/2012

Art. 15 – Patrimonio e Bilancio

Il Patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

– proventi da tesseramento;

– eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;

– eventuali contributi pubblici;

– proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione;

– donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia del sodalizio;

– beni mobili ed immobili di proprietà.

Eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto o accantonate in previsione di acquisto di beni immobili o strumentali, deliberati dall’Assemblea dei Soci (Fondo di Riserva).

Art. 16 – Esercizio Sociale – bilancio preventivo e conto consuntivo

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione:

– il bilancio preventivo almeno entro un mese dall’apertura dell’esercizio sociale;

– il conto consuntivo almeno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

E’ ammessa deroga ai termini di cui sopra in caso di comprovata necessità o impedimento.

E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 – Responsabilità amministrative

Le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, richiedono la firma congiunta del Presidente e dell’Amministratore.

Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento di uno dei due.

Art. 18 – Modifiche allo Statuto

Per la modifica del presente Statuto decide l’Assemblea dei soci.

In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti che rappresentino il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti all’Assemblea indipendentemente dal quorum raggiunto.

Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento può avvenire con decisione dell’Assemblea straordinaria dei soci, validamente convocata se presente il 50% più uno del corpo sociale, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo dovrà essere destinato ad un ente locale o ad altri enti che perseguono finalità analoghe nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. Qualora la scelta del beneficiario spetti all’Associazione, questaè deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non contenuto nel presente Statuto o dal regolamento interno eventuale, decide l’Assemblea ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.